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Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

Testo vigente

Titolo I. Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

2. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.

3. Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.19

4. Una sezione staccata con ordinamento speciale e' pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

5. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha cinque sezioni con sede a Roma.19

Titolo II. Composizione dei tribunali amministrativi regionali

Art. 9

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali, e' nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.

2. Con lo stesso decreto e con le medesime modalita' sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.

3. Per i tribunali amministrativi regionali formati di piu' sezioni, nonche' per le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Art. 11

1. I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.

2. I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianita', e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.

3. I consiglieri di Stato possono essere destinati, alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianita' e col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potra' avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianita' di qualifica, tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianita'.

4. I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.