diritto.io

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO