Diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dalla data del 1 luglio 1972 i soggetti ammessi a fruire dell'assistenza sanitaria gestita dall'ENPAS e dall'ENPDEDP hanno diritto di optare per l'erogazione, da parte dell'ente stesso, delle seguenti prestazioni in forma diretta:
a) assistenza sanitaria generica ambulatoriale e domiciliare;
b) assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale e domiciliare;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza ostetrica;
2. Per le altre prestazioni sanitarie, nonche' per coloro che non intenderanno avvalersi del diritto di opzione, l'assistenza sanitaria continuera' ad essere erogata secondo il sistema e nelle forme previste dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'entrata in vigore della presente legge, migliorando adeguatamente i rimborsi per prestazioni mediche.
3. L'opzione, da esercitarsi dall'assicurato per se' e per il nucleo familiare assistibile, ha validita' per tutto l'anno solare e si intendera' automaticamente rinnovata ove non venga revocata entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Per l'esecuzione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'ENPAS e l'ENPDEDP sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni professionali e sindacali delle categorie sanitarie interessate. Dette convenzioni, a parita' di prestazioni professionali, dovranno essere conformi, per gli aspetti economici e, ove possibile, per quelli normativi, alle analoghe convenzioni stipulate dall'INAM.
Art. 2
1. Per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, l'ENPAS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedera' a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie convenzioni per l'utilizzazione in comune dei rispettivi ambulatori, nonche' del personale addetto.
2. Analoghe convenzioni potra' stipulare l'ENPDEDP, entro lo stesso termine e con lo stesso Istituto, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali.
Art. 3
1. Per l'anno 1972, ai fini della copertura degli oneri conseguenti all'attuazione delle norme di cui all'articolo 1 e del conseguente equilibrio della gestione sanitaria per l'anno medesimo, e' autorizzato l'apporto globale a carico dello Stato, a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) di lire 115 miliardi.
2. All'onere di cui al precedente comma, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria".
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. A decorrere dal 1 gennaio 1973, l'aliquota del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e' elevata, per il personale in servizio, dal 5,60 per cento al 6,60 per cento, di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico del dipendente.
2. Con la medesima decorrenza l'aliquota del contributo dovuto allo stesso titolo per il personale in quiescenza e' elevata dal 4,50 per cento al 6,60 per cento; di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico dei pensionati.
3. Le aliquote contributive di cui al presente articolo si applicano sull'intero ammontare delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale in attivita' di servizio e del trattamento corrisposto al personale in quiescenza, con esclusione delle indennita' di missione e di trasferimento per la parte non soggetta ad imposizione fiscale.
4. Per quanto concerne l'ENPDEDP, l'aliquota contributiva rimane fissata nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge con le maggiorazioni stabilita, a decorrere dal 1 gennaio 1971 dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO