Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370 ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, h. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, successivamente modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, non e' dovuta per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo, compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965, dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantita' non superiore al 10 per cento.
Art. 2
1. La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478, non si applica per le esportazioni di filati cardati tipo autonomo sistema laniero costituiti da cotone rigenerato o da cotone rigenerato in mista intima con rigenerati di altre fibre, contenenti o meno lana rigenerata in quantita' non superiore al 10 per cento, effettuate direttamente dai fabbricanti produttori.
2. A tale scopo le ditte interessate dovranno dichiarare alle competenti dogane che i filati che intendono esportare sono fabbricati con impiego di materie prime rigenerate e dimostrare mediante esibizione di un certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in data non anteriore a 90 giorni a quella in cui viene effettuata l'esportazione, che le stesse non dispongono di banchi a fuso o di stiro.
Art. 3
1. E' prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonche' sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319; convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478.
2. Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965; n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478.
3. E' prorogato, altresi', fino alla data medesima il termine del 31 dicembre 1971, previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195, introdotto con la legge di conversione 1 luglio 1970, n. 415.
4. Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI -
FERRARI-AGGRADI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO