Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per l'applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, si provvede con decreti del Ministro per l'interno, previe intese con i rappresentanti delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO DONAT-CATTIN FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO