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Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa di accordi in sede internazionale, e' autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorita' libiche a partire dal 21 luglio 1970.

2. L'anticipazione sara' corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprieta', accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:

  1. 1) fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

  2. 2) sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;

  3. 3) sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;

  4. 4) sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

Art. 2

1. La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 spetta altresi':

  1. a) ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilita' ed il cui diritto di proprieta' aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;

  2. b) ai titolari di concessioni che, pur avendo gia' adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprieta'.

2. E' attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorita' libiche.

3. Detto indennizzo sara' regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, e' elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a 25 volte il valore al 1938.

Art. 3

1. La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata: in vigore della presente legge.

2. Sono valide le domande gia' presentate all'Amministrazione.

3. A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

  1. a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;

  2. b) ogni documentazione comprovante la proprieta' e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potra' essere integrata da atti di notorieta' redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

1. Alla corresponsione delle anticipazioni provvedera' con proprio decreto il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, presso il Ministero del tesoro.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato altresi' a integrare la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell'interno, nonche' di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5

1. Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

2. Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonche' dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.1

Art. 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrati, per gli anni finanziari 1971 e 1972, rispettivamente di un miliardo e di due miliardi di lire.

2. Alla copertura dell'onere di lire un miliardo relativo all'anno 1971 e di quello di lire due miliardi per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI-AGGRADI - MORO - PRETI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli COLOMBO