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Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni dieci.

2. Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'articolo 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.

3. Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, e' sostituito con il nuovo termine di durata del fondo.

Art. 2

1. All'onere di 9.700 milioni, relativo all'esercizio 1972, derivante dalla presente legge, si provvede quanto a milioni 4.850 con utilizzo del fondo iscritto al capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a milioni 4.850 a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO