diritto.io

Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia di Bologna.

2. Tale contributo sara' destinato, mediante l'Istituto per le scienze religiose promosso dall'Associazione, allo sviluppo della ricerca biblica, patristica, storica e teologica e all'aggiornamento della relativa biblioteca specializzata, aperta a tutti gli studiosi.

3. Il Ministero della pubblica istruzione sovraintendera' a tale utilizzazione mediante l'Universita' di Bologna e la sovraintendenza ai beni librari per l'Emilia-Romagna.

Art. 2

1. Il contributo di cui all'articolo 1 sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni Di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI-AGGRADI
- MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO