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Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini della attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena e' autorizzato un primo stanziamento di lire 100 miliardi.

2. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno 1972; di lire 15 miliardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976.1

Art. 2

1. La somma di cui al precedente articolo sara' utilizzata per il finanziamento delle opere edilizie da eseguire direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, nonche' per la concessione di eventuali conguagli agli enti indicati dalla legge 6 luglio 1956, n. 696, che intendono avvalersi della operazione di permuta prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della detta legge.

2. Alla liquidazione del conguaglio si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici sulla base degli atti di competenza degli organi finanziari relativi alla operazione di permuta.

Art. 3

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purche' gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 4

1. Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonche' l'ordine di precedenza tra essi, sara' approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

2. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 5

1. Gli incarichi di progettazione, fatta salva in casi particolari la procedura dell'appalto-concorso, disciplinata dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la grazia e la giustizia.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 1 LUGLIO 1977, N.404
COMMA ABROGATO DALLA L. 1 LUGLIO 1977, N.404

Art. 6

1. Per l'acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 30 ottobre 1971, n. 865.

2. La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati e' disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario del Ministero, dei lavori pubblici.

3. Tale delibera, da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 1 LUGLIO 1977, N.404

Art. 7

1. All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1971 si provvedera' con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI -
FERRARI - AGGRADI -
LAURICELLA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO