Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I titolari dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge, limitatamente al movimento degli oli combustibili diversi da quelli speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera D), punto 2) - II e III - della tabella C annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, che hanno assolto il tributo o sono ammessi ad aliquota ridotta senza preventiva denaturazione.
Art. 2
1. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantita'.
2. La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantita' trasportata.
3. I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualita' e la quantita' del prodott, le generalita' del mittente e del destinatario nonche' l'ubicazione dei rispettivi impianti.
Art. 3
1. I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel quale devono essere trascritte, distintamente per qualita', tutte le partite di oli combustibili di cui all'articolo 1 che, previo pagamento, anche dilazionato, dei relativi tributi, vengono estratte per essere avviate ai diretti utilizzatori o ai depositi liberi per uso commerciale.
Art. 4
1. I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualita', nella parte del carico, le quantita' di prodotto introdotte e nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce.
Art. 5
1. I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata sono obbligati a conservare per sei anni dalla data dell'ultimo allibramento il registro previsto dal precedente articolo 3 nonche' i documenti commerciali relativi alle partite di oli combustibili di cui allo articolo 1 estratte.
2. Lo stesso obbligo incombe ai titolari dei depositi liberi per uso commerciale per la conservazione del registro e dei documenti di cui al precedente articolo 4 nonche' del documento di magazzino da emettere per le quantita' di oli combustibili indicati nel precedente comma utilizzate per i consumi interni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 6.
3. I titolari di depositi per usi privati o industriali dei predetti oli combustibili sono obbligati a conservare, per un anno dalla data del rilascio, i documenti commerciali di accompagnamento delle partite di oli combustibili ricevute.
Art. 6
1. E' ammesso, sui registri di carico e scarico dei depositi per la vendita al pubblico di cui al precedente articolo 4, lo scarico delle deficienze dovute ad evaporazione, calo o dispersione fino alla concorrenza massima dell'uno per cento calcolato sulle quantita' di oli combustibili di cui all'articolo 1 introdotte nei depositi stessi.
2. E' consentita la presa in carico di eventuali eccedenze fino al limite dell'uno per cento sulle quantita' di detti oli combustibili estratte.
3. E' altresi' consentito scaricare sui registri previsti dall'articolo 4 le quantita' degli anzidetti oli combustibili utilizzate per i propri consumi interni.
Art. 7
1. Chiunque trasporta o fa trasportare gli oli combustibili di cui al precedente articolo 1 senza il prescritto documento commerciale o con documento commerciale falso o alterato e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.
2. Nel caso in cui il documento commerciale che accompagna la merce non contenga tutte le indicazioni prescritte dal precedente articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000.
Art. 8
1. Chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria i registri e i documenti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 9
1. Chiunque trasporta gli oli combustibili di cui all'articolo 1 e' tenuto a consegnare ai destinatari della merce il documento commerciale emesso.
2. Chiunque non osserva tale adempimento e' punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000.
Art. 10
1. Se nella verificazione dei depositi liberi per uso commerciale di oli combustibili specificati nell'articolo 1 si rinvengono deficienze, in confronto del registro di carico e scarico, di detto prodotto in misura superiore al limite di tolleranza stabilito dal primo comma del precedente articolo 6, il gestore e' punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave infrazione.
2. Nel caso di eccedenze superiori al limite stabilito dal secondo comma del predetto articolo 6, il gestore, oltre al pagamento del tributo per le quantita' superiori all'uno per cento, e' punito con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave infrazione.
Art. 11
1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalita' per la emissione del documento prescritto dal precedente articolo 2, nonche' quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.