Modifiche alla lettera B) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il punto 2) della lettera B) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: Aliquota per quintale Lire "2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:
a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura cir-
colante nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circo-
lante nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma non a 500.000;c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circo-
lante nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevo-
lazione di cui ai numeri 1) e 2) e concessa anche sot-
to forma di rimborso della differenza tra l'aliquota
di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in
via generale e quella ridotta......................... 4.843
Art. 2
1. All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge ha efficacia dal 1 gennaio 1972.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO PRETI FERRARI - AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO