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Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il punto 6) dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1968, n. 173, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, istitutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell'articolo 2 della legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:
"Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.
Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio.
La convenzione dovra' stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio".

Art. 2

1. Per il primo esercizio di applicazione della presente legge, le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non dovranno essere superiori a quelle sostenute dalla azienda medesima per gli appalti in corso all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - ATTAGUILE - FERRARI - AGGRADI - VIGLIANESI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO