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Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine

Testo vigente

Titolo I. Commissioni locali di revisione cinematografica e agevolazioni fiscali per film in lingua tedesca

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.

2. Ciascuna sezione e' composta:

  1. a) del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;

  2. b) di un professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;

  3. c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.

3. Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appargono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.

4. I componenti della sezione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano.

5. Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del Governo in Bolzano.

Art. 3

1. Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, e' rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.

Art. 5

1. L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.

Titolo II. Ripartizione tra stato e provincia del materiale dell'archivio di stato di bolzano

Art. 6

1. Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all'elenco, Tabella A, perche' riconosciuti di particolare interesse storico locale.

Art. 7

1. Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverra' dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dello archivio storico provinciale.

Art. 8

1. Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.

Art. 9

1. Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, e' depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purche' siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.

Art. 10

1. Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell'archivio dovra' essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso le scuole degli archivi di Stato o nelle universita' e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente.