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Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli

Testo vigente

Titolo I. Miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennita' giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, e' determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.

2. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennita' giornaliera e' determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.

3. L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalita' in vigore per gli operai dell'industria.

Art. 2

1. Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.

2. Nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.

3. La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e' rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 3

1. L'indennita' di cui al precedente articolo 1 e' determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

2. Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

3. Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato.35

4. La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per la determinazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

6. Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.

7. Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.

Art. 5

1. II grado di inabilita' permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1.124, e' fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.

Art. 6

1. Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festivita' nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festivita' suddette.

Art. 7

1. La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, e' modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sara' versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvedera' a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione e' soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Titolo II. Integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato

Art. 8

1. Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

2. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

3. Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.68

Art. 8-bis

1. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Art. 9

1. Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonche' per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate.

2. Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.

Art. 10

1. Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".

Art. 11

1. Sovraintende alla Cassa un comitato speciale, presieduto dal presidente dell'I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

  1. 1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  2. 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

2. Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi supplenti.

3. Il direttore generale dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno dei vice direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni del comitato con voto consultivo.

4. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare un esperto che partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

5. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

6. I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Art. 12

1. Spetta al comitato speciale:

  1. 1) predisporre i bilanci annuali della gestione corredati da una propria relazione;

  2. 2) formulare pareri sulle questioni che comunque possano insorgere nell'applicazione della presente legge;

  3. 3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.

Art. 13

1. Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un collegio dei sindaci composto dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

2. Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.

3. Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Art. 14

1. Il trattamento sostitutivo della retribuzione e' corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

3. Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere nominato un supplente.

4. Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa.6

Art. 15

1. Per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il datore di lavoro e' tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attivita' lavorativa.

2. Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potra' essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.

3. In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, e' tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.

Art. 16

1. La domanda di cui all'articolo precedente e' trasmessa dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della commissione provinciale, di cui all'articolo 14, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.

Art. 17

1. Il trattamento sostitutivo a' corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della commissione provinciale.