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Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'I.N.P.S., e norme transitorie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.

2. Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato.

3. Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.

Art. 4

1. Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o presentati successivamente sino alla data d'insediamento del comitato nella composizione prevista dalla presente legge, e' differito al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento.

2. La data di insediamento di ciascun comitato e' resa nota, a cura del Presidente, mediante avviso da pubblicare sulla "Gazzetta ufficiale" della Regione siciliana.

Art. 5

1. Nella prima applicazione della presente legge, le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni, dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6

1. Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione della legge stessa si considerano valide le designazioni effettuate, ai sensi delle norme vigenti, per la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali, operanti nel territorio della Sicilia, quale risultava alla data del 25 maggio 1972.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 11 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - COPPO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA