Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi A, B, C, D, dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV conferenza generale il 29 settembre 1970
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi A, B, C e D, dello statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII, paragrafo C 2), dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA