Istituzione di una seconda Universita' statale in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita in Roma una seconda Universita' statale con sede in localita' Tor Vergata, nell'area a tale scopo destinata dalla variante al piano regolatore generale della citta' di Roma, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971.
Art. 2
1. I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati, in favore della seconda Universita' statale di Roma, ad iniziativa di un comitato tecnico-amministrativo.
2. Nel termine di quindici giorni dalla data dell'insediamento del comitato tecnico-amministrativo verranno depositate presso la Segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e sara' richiesta all'ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennita' di espropriazione.
3. Il sindaco da' notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dei predetti documenti.
4. Su richiesta del comitato tecnico-amministrativo il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al secondo comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al secondo comma, l'ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennita' di espropriazione e di occupazione delle aree.
6. L'indennita' di espropriazione e' determinata in base al valore agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare all'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dell'indennita' non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione, ne' degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dalla esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici, nonche' dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.
7. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore l'indennita' di espropriazione, determinata ai sensi del precedente comma, e' raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennita' di espropriazione determinata ai sensi del precedente comma in favore del proprietario, dovra' essere corrisposto eguale importo al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il terreno da almeno un anno prima della approvazione della presente legge. L'indennita' e' direttamente corrisposta ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento dell'indennita' di espropriazione.
8. Per terreni che risultino gia' edificati con regolare licenza rilasciata prima del 4 gennaio 1971, l'indennita' e' fissata in base alla somma del valore del terreno determinato a norma del sesto comma del presente articolo e del valore attuale della costruzione, escluso in ogni caso l'incremento di valore di cui al medesimo comma sesto.
9. Le indennita' di occupazione sono determinate nella proporzione di un ventesimo per ciascuna annualita' dell'ammontare complessivo delle corrispondenti indennita' di espropriazione.
10. La stima dell'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria.
11. Il comitato tecnico-amministrativo, ricevuta la determinazione dell'indennita' di espropriazione dall'ufficio tecnico erariale, trasmette nei quindici giorni successivi gli atti al prefetto il quale adotta il decreto di espropriazione.
12. Entro trenta giorni dall'iscrizione dell'estratto del decreto di espropriazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, i proprietari possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale davanti al collegio di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355.
13. In caso di ricorso giurisdizionale, l'esecuzione del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore nell'individuazione degli immobili, ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari.
Art. 3
1. Il comitato tecnico-amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2 e' composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentiti la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la regione del Lazio e il comune di Roma.
2. I membri del comitato tecnico-amministrativo eleggono nel proprio seno un presidente, che ha la rappresentanza legale dell'universita' e da' esecuzione alle deliberazioni del comitato. - I membri del comitato dipendenti da pubbliche amministrazioni potranno essere collocati fuori ruolo anche in deroga alle vigenti disposizioni.
3. Ai componenti del comitato tecnico-amministrativo compete un'indennita', che sara' fissata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 4
1. Tutti gli atti posti in essere dal comitato di cui all'articolo 3 per la realizzazione della seconda Universita' di Roma sono esenti da ogni tributo.
Art. 5
1. E' autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1972 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilita' dell'area, ivi compresa la possibilita' di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonche' per gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.
2. La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potra' essere impiegata negli esercizi successivi.
3. Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI - TAVIANI - VALSECCHI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA