Contributo alla Societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata a favore della societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1975.
Art. 2
1. All'onere di lire 100.000.000 annue derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
2. A quello di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA