Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 8 dello stesso.
Art. 3
1. Al complessivo onere di lire 214.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. A quellodi lire 117.400.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI -
MALAGODI - NATALI
- FERRI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA