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Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia:

  1. a) Protocollo addizionale all'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia con allegati;

  2. b) Protocollo finanziario;

  3. c) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' economica europea del carbone e dell'acciaio, e atto finale con allegati;

  4. d) Accordo interno relativo al protocollo finanziario.

Art. 3

1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 22 miliardi 312.500.000, ripartita in cinque quote di lire 4.462.500.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 4

1. All'onere di lire 4.462.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente per gli anni finanziari 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli atti internazionali indicati nell'art. 1, ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi contenuti negli atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1972
LEONE
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Visto, il Guardasigilli: GONELLA