Contributo straordinario a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 62.500.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
Art. 2
1. All'onere di lire 62.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA