Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione, le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge, e la successiva nota di variazioni, all'esame delle Assemblee legislative.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1973.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA