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Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni 1970, 1971 e 1972

Testo vigente

Art. 1

1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

2. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

3. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.623 milioni per la partecipazione italiana nel Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il triennio 1970, 1971, 1972.

Art. 2

1. All'onere di lire 6.623 milioni di cui al precedente articolo si provvede: quanto a lire 2.203) milioni per il 1970 a carico dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971; quanto a lire 2.210 milioni per l'anno 1971 a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per l'anno medesimo e quanto a lire 2.210 milioni per l'anno 1972 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo O chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA