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Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quadriennio 1971-1974

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, a favore dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 50.000.000 per l'anno 1971 e di un contributo annuo di lire 100 milioni per il triennio 1972, 1973 e 1974.

Art. 2

1. L'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa trasmettera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, nonche' il rendiconto finanziario relativo.

Art. 3

1. All'onere di lire 50.000.000 relativo all'anno finanziario 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

2. A quello di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA