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Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita' e atti connessi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita'.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione con allegato protocollo, di cui all'art. 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 36 della convenzione medesima.

Art. 3

1. I lasciti, i legati, le donazioni e qualsiasi altro atto di liberalita', mortis causa o tra vivi, a favore dell'Istituto universitario europeo, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Art. 4

1. Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall'art. 4 della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.

Art. 5

1. In applicazione dell'art. 19 della Convenzione e' autorizzata a titolo di contributo a carico dell'Italia, per il triennio 1973-75, la complessiva spesa di milioni 630 cosi' ripartita: 140 milioni per l'anno 1973; 210 milioni per l'anno 1974 e 280 milioni per l'anno 1975.

Art. 6

1. In relazione all'impegno derivante all'Italia dall'art. 25 della Convenzione, e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per la progettazione, la costruzione e l'arredamento in Firenze della sede dell'Istituto universitario europeo, nonche' per la realizzazione delle occorrenti attrezzature, comprese quelle di carattere sportivo, ricreativo e residenziale; per le opere di urbanizzazione connesse al funzionamento del complesso edilizio universitario e per l'eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici.

2. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1973 e lire 2.000 milioni per l'anno 1974.

Art. 7

1. E' istituita una commissione con i compiti di cui al successivo art. 8, nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro, cosi' composta:

  1. 1) un presidente di sezione del Consiglio superiore per i lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della commissione;

  2. 2) un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del medesimo;

  3. 3) il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana o un suo delegato;

  4. 4) il sindaco del comune di Firenze od un suo delegato;

  5. 5) quattro membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione, per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze.

2. All'atto delle designazioni le amministrazioni indicano anche il nominativo di un supplente che sostituisce il membro titolare della commissione in caso di sua assenza o impedimento.

3. Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.

4. Per i compiti di cui ai successivi articoli 8, lettere b) e c), 9 e 10 la commissione e' integrata da due esperti tecnici designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici e scelti tra docenti universitari o funzionari tecnici dell'amministrazione statale, nonche' dal competente sovrintendente ai monumenti. La presenza dei membri predetti e quella del magistrato del Consiglio di Stato e' obbligatoria per la validita' delle deliberazioni relative alle materie indicate nel presente comma.

5. Detta commissione cessera' dalle sue funzioni allorche' saranno state eseguite le opere di cui al primo comma del precedente art. 6, che verranno consegnate al demanio, per la destinazione in uso dell'istituto universitario europeo.1

Art. 8

1. I compiti della commissione di cui all'articolo precedente sono i seguenti:

  1. a) determinare le esigenze edilizie e funzionali dell'istituto universitario europeo tenendo conto, altresi', delle indicazioni che potra' fornire il Comitato preparatorio previsto dalla Convenzione istitutiva di detto Istituto universitario;

  2. b) stabilire se alla progettazione delle opere debba procedersi mediante pubblico concorso, anche di idee, o con affidamento diretto a liberi professionisti, proponendo in tale ultimo caso il progettista o i progettisti da incaricare;

  3. c) giudicare, in caso di concorso per la progettazione o di appalto concorso, dei progetti presentati;

  4. d) verificare, nella fase esecutiva, l'avanzamento dei lavori e delle forniture, segnalando eventuali ulteriori esigenze da soddisfare;

  5. e) assumere ogni altra iniziativa necessaria ai fini della migliore realizzazione del complesso.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione puo' conferire anche incarichi di studio o consulenza.

Art. 9

1. Alla progettazione del complesso si puo' provvedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblico concorso o a mezzo di uno o piu' liberi professionisti designati a norma del precedente art. 8.

2. Il conferimento dell'incarico di progettazione, l'approvazione della relativa convenzione nonche' l'approvazione del bando di pubblico concorso di progettazione o di appalto sono disposti, anche in deroga alle norme vigenti, dall'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente all'approvazione del progetto ai sensi del successivo art. 10, previo parere della commissione di cui all'art. 7.

3. I compensi da corrispondere per progettazione o direzione dei lavori sono stabiliti in base alle tariffe professionali vigenti decurtate del 20 per cento.

Art. 10

1. All'approvazione dei progetti, all'appalto e gestione dei lavori, nonche' alle eventuali espropriazioni provvede il Ministero dei lavori pubblici, secondo le competenze fissate dalle norme in vigore.

2. Sui progetti si pronuncia la commissione di cui all'art. 7.

3. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 11

1. La direzione dei lavori potra' essere affidata al progettista incaricato o vincitore del concorso o, in caso di piu' progettisti, ad uno di essi su parere della commissione predetta.