Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Alle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine e' concessa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), a decorrere dal 1 luglio 1970, la pensione straordinaria nella misura di lire centomila mensili.
2. Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria dell'ENPALS.
3. Il predetto ente si dara' carico dei relativi contributi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1973
LEONE
ANDREOTTI - BADINI CONFALONIERI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA