Modifica dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, e' sostituito dal seguente:
"Il riscontro sulla gestione e' effettuato da un collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'interno".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA