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Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Testo vigente

Titolo I. L'enasarco

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Natura giuridica e ordinamento

1. L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, gia' riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.

Art. 2 Compiti

1. L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.

2. L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonche' di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennita' di scioglimento del contratto di agenzia.

Art. 3 Finanziamento

1. L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

  1. a) contributi dovuti dai proponenti e dagli agenti e dai rappresentanti di commercio accreditati sui singoli conti personali;

  2. b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;

  3. c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalita';

  4. d) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.

Art. 4 Modi di investimento

1. I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle seguenti forme:

  1. a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

  2. b) annualita' dovute dallo Stato;

  3. c) cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;

  4. d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidita';

  5. e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;

  6. f) beni immobili liberamente disponibili;

  7. g) altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

Titolo II. Trattamento pensionistico integrativo

Capo I. Iscrizioni e contributi

Art. 5 Obbligo di iscrizione

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza, dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di proponenti italiani o di proponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresi' obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di proponenti italiani.

2. E' fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.

3. L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in societa', anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

4. All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia.

5. L'ENASARCO accendera' un conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio, secondo le modalita' previste dal regolamento di esecuzione.

Art. 6 Misura dei contributi

1. Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'art. 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del proponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non puo' comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso.1

2. In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attivita' in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilita' illimitata di uno o piu' soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, e' dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il contributo minimo e' ridotto alla meta' per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o piu'.

3. Il preponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attivita' in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata, e' tenuto al
pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per
cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia.

4. Tale contributo e' destinato al Fondo di assistenza sociale
dell'ENASARCO.

5. Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione.

Art. 7 Modalita' di pagamento

1. Il preponente e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio.

2. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.

3. Il contributo deve essere corrisposto con una periodicita' massima di tre mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente ed al rappresentante di commercio anche se non ancora pagate.

4. Le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

5. I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.

Art. 8 Prosecuzione volontaria

1. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attivita' per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia e' a carico del proponente. Detta prosecuzione e' subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianita' contributiva all'atto della sospensione dell'attivita' e sempreche' la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attivita'.

2. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che abbiano cessato l'attivita', temporaneamente o definitivamente, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro due anni dalla stessa data, chiedere di essere ammessi all'effettuazione di versamenti volontari per gli anni non coperti da contributi obbligatori, purche' sussista il requisito di cui al comma precedente.

3. L'ammontare del contributo volontario annuo puo' essere determinato dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla media delle "provvigioni liquidate" negli ultimi cinque anni anche non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento; comunque il contributo volontario annuo non puo' essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attivita' per un solo preponente, in atto alla data del versamento.

4. Le modalita' di versamento dei contributi volontari sono fissate dal regolamento di esecuzione.

5. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorche' risulti che gli agenti ed i rappresentanti di commercio abbiano ripreso la loro attivita' e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali.

Capo II. Prestazioni

Art. 9 Prestazioni

1. Le prestazioni dell'ENASARCO consistono in:

  1. a) pensioni di vecchiaia;

  2. b) pensioni di invalidita';

  3. c) pensioni ai superstiti.

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali, e della determinazione delle stesse, si intende:

  1. a) per "anzianita' contributiva" il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati;

  2. b) per "provvigioni liquidate" l'importo delle somme sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'art. 6, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.

3. In caso di versamento minimo o volontario il valore delle "provvigioni liquidate" si determina moltiplicando il contributo minimo o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva in atto alla data del versamento.

4. E' facolta' dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigione e dei mandati di agenzia o rappresentanza.

5. I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento sono considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.

Art. 10 Pensioni di vecchiaia

1. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di eta' se uomini e il 55° anno di eta' se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianita' contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione e' pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.

2. Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia e' pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.

3. Qualora la determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" secondo quanto previsto da queste ultime norme.

4. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendano esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono presentare domanda con le modalita' previste dal regolamento di esecuzione, e devono rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.

5. Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

6. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentino domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente hanno diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.6

Art. 11 Revisione delle pensioni liquidate

1. In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione gia' liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, e' liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione.