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Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1972, salvo per quanto riguarda il soprassoldo per preparazione professionale previsto nell'allegato alla legge medesima a modificazione dell'articolo 37 delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, che ha decorrenza dal 1 gennaio 1971.

2. Sulle somme dovute in dipendenza della istituzione del soprassoldo verra' operata una ritenuta corrispondente all'ammontare del compenso per lavoro straordinario eventualmente corrisposto agli interessati nel 1972, per gli stessi motivi per i quali il soprassoldo viene istituito, con riferimento ai singoli mesi del 1971.

Art. 3

1. Al personale ferroviario di ruolo in servizio al 27 aprile 1972 e' concesso, a riconoscimento del maggior disagio e delle maggiori responsabilita' rispetto a quelle normalmente derivanti dalla qualifica rivestita cui ha dovuto far fronte in connessione all'intensa attivita' aziendale prodottasi nel corso dell'anno 1972 nei vari settori, un compenso una tantum di lire 40.000, previo contemporaneo recupero del compenso di pari importo elargito allo stesso titolo in base al decreto ministeriale 27 aprile 1972, n. 3817, il cui onere ha trovato copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio 1972.

Art. 4

1. La spesa derivante dalla concessione del soprassoldo di cui alla lettera c) dell'articolo 37 richiamato nel precedente articolo 2, valutata in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 4.500 milioni per il 1973; quella derivante dall'applicazione delle altre norme della presente legge di complessive lire 50.800 milioni - di cui lire 9.300 milioni per l'anno 1972 e lire 41.500 milioni per l'anno 1973 - nonche' quella degli anni successivi gravera' sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

2. Ai predetti oneri di lire 3.000 milioni e di lire 4.500 milioni, l'Azienda provvede a valere sulle disponibilita' recate dai capitoli di spesa numeri 101 e 1011 del proprio stato di previsione per i rispettivi anni 1972 e 1973.

3. Al restante onere di lire 50.800 milioni l'Azienda stessa provvedera' con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si fara' fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.