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Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, previsto dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, in misura di lire 3.000.000, viene elevato, con effetto dall'anno 1972, a lire 100 milioni.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa di lire 97.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e del corrispondente capitolo per il successivo anno finanziario.

2. Il Ministro per il tesoro e', autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA