Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita' stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunita', firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono approvati i seguenti accordi internazionali concernenti i settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972:
a) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale;
b) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone dell'acciaio e la Repubblica di Islanda, con allegato e atto finale;
c) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale;
d) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro con allegato, protocollo e atto finale;
e) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con allegato e atto finale.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 33, 7, 33, 33 e 31 degli Atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1.
Art. 3
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato fino al termine dei periodi transitori previsti in ciascuno degli accordi di cui all'articolo 1 ad emanare, sentita una apposita commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi medesimi e per procedere ai conseguenti adattamenti della legislazione nazionale vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI - FERRI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA