Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale "Pennello" sito nello stesso comune
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia del compendio di proprieta' dello Stato denominato "Pennello" sito in detto comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 150.550, in deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, e successive modificazioni, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757.
Art. 2
1. La vendita autorizzata dall'articolo precedente e' condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:
1) destinare a verde pubblico una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;
2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo, nonche' da ogni responsabilita' in ordine alle pretese di terzi costruttori;
3) corrispondere tutte le indennita' arretrate dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;
4) effettuare l'urbanizzazione della localita' "Pennello" con apposito piano particolareggiato;
5) utilizzare per opere di edilizia popolare le entrate derivanti dalle cessioni di terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.
2. L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.
Art. 3
1. Gli attuali occupanti hanno diritto di essere preferiti, sia in forma singola che associata, nelle vendite di lotti di terreno del compendio effettuate dal comune di Vibo Valentia.
Art. 4
1. E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto. E' consentita la permuta tra lotti di terreno purche' rientranti nel perimetro del compendio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI RUMOR - LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA