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Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un contributo straordinario di lire 790 milioni destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.

2. Il contributo di cui al precedente comma e' stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2

1. All'onere di lire 790 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - NATALI MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA