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Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio della Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) beneficiano per le forniture di beni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a lire 300 mila, effettuate nei loro diretti confronti, dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata con effetto dal 10 gennaio 1966 e fino al 31 dicembre 1972.

Art. 2

1. Con effetto dal 1 gennaio 1973 e fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le forniture di beni o di servizi effettuate nei diretti confronti delle organizzazioni indicate nel precedente articolo 1.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1921 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI - VALSECCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA