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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1972

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 2.400.000.000.

Art. 2

1. L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1972, n. 54, che il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1972, e' elevato a lire 612.613.585.700.

Art. 3

1. L'importo delle somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1972, n. 54, e' aumentato della somma di lire 1.586.225.300 che viene iscritta al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Art. 4

1. Le somme dovute all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1191/69 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e n. 1192/69, anche in data 26 giugno 1969, riguardante le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle Aziende ferroviarie, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, ammontano complessivamente a lire 179.603.389.300.

2. In detto importo sono considerati gli stanziamenti indicati dagli articoli 16 e 17 della legge 11 marzo 1972, n. 54, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1972, nonche' la somma di lire 13.647 milioni, di cui al capitolo n. 113 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per lo stesso anno finanziario 1972.

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 6

1. Le autorizzazioni di spesa di lire 125.000.000, di lire 552.000.000 e di lire 41.265.269.000 di cui all'articolo 88 della legge 11 marzo 1972, n. 54, sono stabilite, rispettivamente, in lire 141.500.000, in lire 403.000.000 ed in lire 74.351.719.000.

2. L'importo di lire 41.265.269.000 di cui all'articolo 90 della citata legge n. 54 e' stabilito in lire 74.351.719.000.

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA'

VARIAZIONI ALL'ENTRATA

Art. 8

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

VARIAZIONI ALLA SPESA

Art. 9

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME

Art. 10

1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.