Disposizioni per gli aiuti-dirigenti ospedalieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica ed abbiano maturato l'anzianita' di laurea e di servizio ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assumono la qualifica di primari, non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca il posto.
Art. 2
1. I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di sezione autonoma di diagnosi e cura, o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica e che alla stessa data abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 1, qualora la sezione medesima all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, avesse i requisiti di posti letto e di attrezzature per la trasformazione in divisione, assumono la qualifica di primario non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca la divisione e il relativo posto di primario.
Art. 3
1. Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorche' non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1973
LEONE
ANDREOTTI - GASPARI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA