Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' sostituito dal seguente:
"Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto sino ad un massimo di 12 mesi.
Trascorso il termine del 30 giugno 1973 e dell'eventuale proroga, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR - FERRI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA