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Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali di Giuseppe Mazzini nel centenario della morte

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il comitato, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1972, per celebrare Giuseppe Mazzini nel centenario della morte, provvede a preparare, coordinare ed attuare le opportune iniziative celebrative, culturali ed educative.

2. Il comitato delibera le spese necessarie allo scopo e puo' concedere contributi ad enti per l'organizzazione di manifestazioni da esso approvate.

3. Il presidente rappresenta il comitato a tutti gli effetti e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo, che puo' delegare ad un membro del comitato.

Art. 2

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

2. Il contributo sara' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente postale intestato al predetto comitato.

3. I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti dal presidente o, per sua delega, da un membro del comitato.

4. Al termine della gestione, gli interessi maturati e la eventuale disponibilita' residuata sul cennato conto corrente, saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.

Art. 3

1. Il comitato e' autorizzato ad integrare i fondi messi a disposizione con i contributi eventualmente reperiti presso enti pubblici o privati.

Art. 4

1. Le manifestazioni celebrative si concluderanno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

2. Il presidente, ovvero il membro delegato, presentera' il rendiconto della gestione, corredato della relativa documentazione, da sottoporre, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, al riscontro della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Art. 5

1. Tutti i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento delle finalita' previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

2. I manifesti a stampa riguardanti le celebrazioni sono esenti dai diritti di affissione.

3. Il comitato potra' inoltre avvalersi del patrocinio della Avvocatura generale dello Stato.

Art. 6

1. All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvedera' a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con appositi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI -
MALAGODI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA