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Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 63 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e' sostituito dal seguente:
"Le ricevitorie del lotto sono organi di raccolta del giuoco del lotto ed hanno sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.
Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del giuoco.
Le ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in ordine decrescente nell'ambito di ciascuna classe in base alle riscossioni.
Sono di prima classe le ricevitorie comprese nel primo 15 per cento, di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la classificazione delle ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni sulla base della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria desunta dalle contabilita' prodotte settimanalmente dai ricevitori".

Art. 2

1. L'articolo 82 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti e' affidata agli aiuto ricevitori del lotto in base ad apposito turno provinciale delle reggenze, che viene stabilito tenendo conto delle gestioni in precedenza conferite ai singoli dipendenti.
In mancanza di aiuto ricevitori, la reggenza viene affidata agli aiuto ricevitori aggiunti e, in mancanza di questi, ai commessi avventizi.
In mancanza di tale personale nella provincia le reggenze vengono messe a disposizione degli aiuto ricevitori del lotto delle altre province".

Art. 3

1. L'articolo 83 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e' sostituito dal seguente:
"I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso i 30 giorni.
Il dipendente non puo' rinunziare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto al congedo straordinario, quando debbano contrarre matrimonio o sostenere esami, ovvero, qualora trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per servizio o invalidi civili e del lavoro, debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario, negli altri casi il congedo e' accordato per il tempo strettamente necessario per gli esami e le cure sempreche' non si superi la durata di un mese nel corso dell'anno.
I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Ai ricevitori possono essere, inoltre, concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di un mese nel corso dello anno.
Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente e' tenuta ad astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'.
I dipendenti che abbiano usufruito del congedo straordinario conservano il diritto al congedo ordinario.
Durante il congedo ordinario e quello straordinario all'aiuto ricevitore, all'aiuto ricevitore aggiunto ed al commesso avventizio spettano tutti gli assegni per intero. L'aggio di riscossione spettante al ricevitore durante il congedo straordinario e' ridotto di un quinto per il periodo eccedente il primo mese.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti".

Art. 4

1. L'articolo 84 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"I ricevitori possono essere collocati in aspettativa per provata infermita' per il periodo massimo di 18 mesi. Se il ricevitore ha superato i 65 anni l'aspettativa per infermita' puo' avere la durata massima di due anni.
Per giustificati motivi di famiglia puo' essere concessa ai ricevitori l'aspettativa per il periodo massimo di un anno. Durante tale aspettativa essi non hanno diritto alla retribuzione e non possono conseguire alcuna promozione per un periodo pari al doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.
I ricevitori chiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo straordinario fino alla durata di due mesi; per il tempo eccedente tale periodo i ricevitori sono considerati in aspettativa, ma ad essi non si applica il disposto del comma precedente.
Gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti possono essere collocati in aspettativa per provata infermita' per il periodo massimo di 18 mesi.
Durante i primi dodici mesi hanno diritto ai quattro quinti della retribuzione di cui all'articolo 191 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, ed alle quote di aggiunta di famiglia per intero. Nei successivi sei mesi hanno diritto alla meta' dell'assegno di aspettativa come sopra determinato, oltre alle quote di aggiunta di famiglia per intero.
Puo' essere, altresi', consentita agli aiuto ricevitori ed agli aiuto ricevitori aggiunti la aspettativa per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno.
Durante tale periodo, che costituisce, a tutti gli effetti, interruzione di servizio, non compete al personale assente alcuna retribuzione.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento vigente per i ricevitori. L'aggio percepito dal ricevitore durante l'aspettativa per motivi di salute non puo' essere inferiore alla retribuzione percepita dal personale sussidiario che si trovi nella analoga posizione di aspettativa.
I ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, che non riprendano servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per provata infermita', computato a norma dell'art. 228 del regolamento, sono dispensati dal servizio per motivi di salute.
Per lo stesso motivo cessano dal servizio i commessi avventizi. I dipendenti che non riassumano servizio alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di famiglia, come sopra previsto e computato, sono dichiarati decaduti.
Ferma restando la norma prevista dall'ultimo comma dell'articolo 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, la dispensa e la decadenza sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, su conforme deliberazione del consiglio d'amministrazione del lotto".

Art. 5

1. L'articolo 228 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli stessi effetti, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi".

Art. 6

1. L'articolo 232 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente:
"La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio".

Art. 7

1. L'articolo 247 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente:
"L'intendente di finanza ha facolta' di applicare pene pecuniarie da un minimo di lire 300 ad un massimo di lire 2.000 ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi per:
a) irregolare compilazione o tardiva presentazione di documenti di servizio e simili;
b) negligenza nella scritturazione delle giocate;
c) inosservanza della via gerarchica;
d) altre mancanze di lieve entita'.
La pena pecuniaria non ha effetti disciplinari, ma viene annotata nello stato di servizio. L'importo delle pene pecuniarie e' devoluto a favore dell'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.
Avverso il provvedimento dell'intendente di finanza e' ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide sentito il consiglio di amministrazione del lotto".

Art. 8

1. L'articolo 265 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente sottoposto a procedimento penale puo' essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dell'intendente.
L'intendente di finanza che ha notizia dell'emissione di un ordine o mandato di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un ricevitore, aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio da lui dipendente, deve riferire immediatamente alla Direzione generale per le entrate speciali.
Fuori dai casi previsti dai due precedenti commi, il Ministro per le finanze puo', per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare dal servizio del dipendente anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata ed il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione non percepita se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro 40 giorni dalla data in cui e' stato notificato al dipendente il provvedimento di sospensione.
Al dipendente sospeso cautelarmente ed in seguito a provvedimento disciplinare, e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' della quota d'aggio minima garantita di cui all'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, oltre, per i ricevitori, gli assegni per carichi di famiglia in misura non superiore alla meta' della retribuzione di cui al precedente articolo 191, e, per gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, gli assegni per carichi di famiglia.
L'assegno alimentare di cui al comma precedente non compete qualora la sospensione cautelare venga disposta a seguito di ordine o mandato di cattura".

Art. 9

1. L'articolo 266 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituito dal seguente:
"Qualora, a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
Se la sospensione viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento del dipendente, si effettuano gli opportuni conguagli e si corrispondono al dipendente stesso le somme ritenutegli in piu' del dovuto. Ai fini di tale conguaglio la retribuzione dei ricevitori e' calcolata in base alla media delle riscossioni realizzate dalla ricevitoria da essi gestita prima della sospensione, per le dieci estrazioni precedenti il loro sollevamento dal servizio.
Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare".

Art. 10

1. La lettera g) dell'articolo 249 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e' sostituita dalla seguente:
"g) per lievi trasgressioni".

2. Dopo la lettera h) viene aggiunta la seguente:
"i) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni".

3. Le lettere e) ed f) dell'articolo 255 dello stesso regolamento sono sostituite dalle seguenti:
"e) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni;
f) per lievi trasgressioni".

Art. 11

1. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute e' computato per intero ai fini del progresso di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici, agli aventi diritto, e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. Per le infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio sono, altresi', a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per i ricoveri in istituti sanitari per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dal dipendente.

3. Alle visite sanitarie il dipendente puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia e ne assume la relativa spesa.