Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE, relativa alla liberta' di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attivita' non salariate di produzione di film
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai produttori cinematografici che abbiano la cittadinanza, se persone fisiche, o la nazionalita' se persone giuridiche, degli altri Stati membri delle Comunita' europee, sono estese le previsioni normative per i produttori che abbiano la cittadinanza o la nazionalita' italiana di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito specificate: articolo 4, secondo comma; articolo 10, secondo comma; articolo 14, secondo comma; articolo 19, secondo e quarto comma; articolo 20, ultimo comma; articolo 22, primo comma; articolo 23, primo comma.
Art. 2
1. I certificati di cui alle lettere c), d) ed e), dell'articolo 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunita' europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - BADINI CONFALONIERI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA