Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi gia' in servizio permanente o in carriera continuativa, cessati di appartenere alle forze armate italiane ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e' concesso il trattamento di quiescenza nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato.
2. La pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennita' per una volta tanto liquidata a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, e' recuperata.
Art. 2
1. All'onere annuo di lire 1.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nell'anno finanziario 1973, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA