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Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra gia' esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1973
LEONE
RUMOR - MORO - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI