Finanziamento della Stazione zoologica di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato a favore della Stazione zoologica di Napoli, stabilito dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155, e' elevato, a far luogo dall'esercizio finanziario 1972, da lire 10 milioni a lire 645 milioni.1
Art. 2
1. All'onere di lire 1.270 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, quanto a lire 780 milioni, rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e, quanto a lire 490 milioni, a carico del capitolo n. 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973, restando assorbito l'importo eventualmente erogato a favore della Stazione a valere sul capitolo stesso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI