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Modifiche alle modalita' di pagamento della tassa sui contratti di borsa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le societa' finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa ed i cambiavalute devono usare, per i contratti di borsa a contanti su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non azionari e valori, foglietti bollati da staccarsi da appositi libretti a contromatrice, madre e figlia ovvero a contromatrice, matrice, compra e vendita per i contratti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

2. I soggetti di cui al comma precedente che intendano fare uso di foglietti per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, predisposti direttamente, debbono ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero delle finanze e corrispondere la tassa dovuta mediante applicazione sui foglietti stessi di marche per contratti di borsa.

3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, riguardante il pagamento in modo virtuale delle tasse relative a contratti di borsa per contanti su titoli e valori, si applica anche per i contratti a termine e di riporto su titoli non azionari e valori.

Art. 2

1. Sui foglietti a tre ed a quattro sezioni, relativi ai contratti di borsa a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, la sezione sinistra della marca deve essere applicata sulla contromatrice dei foglietti e quella destra sulla sezione dei foglietti da consegnarsi al cliente.

2. Le marche devono essere applicate sui foglietti prima di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata od in altro modo alterata, e devono essere annullate mediante la firma di almeno una delle parti contraenti o la data del contratto, parte su ciascuna marca e parte sul foglietto. La data puo' essere scritta a mano o apposta con timbro ovvero con perforazione.

3. Per l'annullamento delle marche deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Art. 3

1. Le contromatrici dei foglietti concernenti i contratti di borsa a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, nonche' la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, devono essere conservate in ordine cronologico per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

2. Il copialettere previsto dall'articolo 17, punto III, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, e' abolito.

Art. 4

1. Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge e' dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.

Art. 5

1. Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei valori bollati occorrenti.

2. Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento della tassa dovra' effettuarsi integrando quelli esistenti con la applicazione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di borsa, da annullarsi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO - LA MALFA - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI