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Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministro per le finanze, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' disporre che alcuni degli adempimenti previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma deve specificare le operazioni demandate, i periodi estrazionali considerati e indicare le modalita' da osservarsi dalle intendenze di finanza interessate per il regolare espletamento delle operazioni anzidette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI