diritto.io

Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali gia' appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e' aggiunto il comma seguente:
"Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di eta' e' di due anni superiore a quello previsto per i colonnelli, gia' appartenenti allo stesso ruolo".

Art. 2

1. All'onere annuo di lire un milione derivante dall'attuazione della presente legge verra' fatto fronte per l'anno 1973 e per gli anni, seguenti a carico del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1 luglio 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1973
LEONE
RUMOR - TANASSI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI