Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504.
3. Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI