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Estensione agli ospedali religiosi a cattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma, allorche' siano in possesso del decreto ministeriale di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del Presidente della regione, sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla domanda.

Art. 2

1. In deroga all'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, il consiglio d'amministrazione e' formato nei modi stabiliti dagli statuti degli ospedali di cui all'articolo 1 della presente legge, integrato da un membro nominato dal consiglio comunale competente per territorio.

Art. 3

1. I rapporti degli enti ospedalieri costituiti ai sensi del precedente articolo 1 con gli organismi sanitari locali e con gli altri enti ospedalieri si svolgono nel rispetto delle autonomie di cui alla presente legge e dovranno essere disciplinati dalla legge di riforma sanitaria.

Art. 4

1. Alla domanda di cui all'articolo 1 della presente legge sono allegati lo statuto e l'inventario del patrimonio, comprendente gli immobili adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi e il complesso delle attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento degli ospedali.

Art. 5

1. Il personale in servizio presso gli ospedali di cui al precedente articolo 1 alla data del 31 dicembre 1972 passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.

2. Il passaggio viene disposto con decreto del Presidente della regione su proposta dei competenti organi deliberanti degli ospedali.

3. Gli enti ospedalieri devono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessita' di servizio e l'esistenza di personale assunto dopo il 31 dicembre 1972.

4. I posti di ruolo che risultano vacanti saranno conferiti al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante concorso interno da espletarsi con le modalita' previste dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1973
LEONE
RUMOR - GUI LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI