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Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di qualita' ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso.

2. L'ammasso e' gestito dal consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche contenute nella presente legge.

3. Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratari, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.

4. Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi il consorzio terra' gestione separata.

Art. 2

1. I titolari delle aziende, ove si coltiva il bergamotto, hanno l'obbligo di denunziare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con l'indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresi' l'obbligo di denunziare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.

Art. 3

1. I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione con la presumibile quantita' dei frutti dell'annata, specificando il tipo della conduzione ed indicando la quota spettante a mezzadri, coloni o compartecipanti, i quali all'atto di ogni raccolta dei frutti acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilita' della quota di loro spettanza.

2. Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario. Si considera altresi' cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.

3. Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale, deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantita' di frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta e i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresi' inviare settimanalmente al consorzio un estratto di detto registro.

Art. 4

1. Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al consorzio la quantita' prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantita' di essenza eventualmente gia' prodotta e il residuo presumibile quantitativo di prodotto da lavorare e il luogo dove essa viene conservata, denunciando entro cinque giorni ogni successivo movimento della stessa.

2. Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal consorzio.

3. E' vietato trasportare essenza di bergamotto senza la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal consorzio, che deve accompagnare la merce.

Art. 5

1. Il consorzio ha il diritto di effettuare controlli mediante ispezioni sul contenuto delle denuncie di cui agli articoli 2, 3 e 4, primo comma, alla presenza degli interessati.

Art. 6

1. All'atto del conferimento all'ammasso il consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni devono essere chiusi col sigillo del consorzio e tre con quello del conferente, che ne ritira i primi due, mentre gli altri vengono trattenuti dal consorzio.

2. L'essenza conferita e' sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi su uno dei tre campioni del consorzio dalla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri dell'essenza e gli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 9.

Art. 7

1. Le partite di essenza di particolare pregio possono su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e tempo stabiliti per ogni campagna, essere accantonate dal consorzio, che commercializzera', se conveniente, dette partite a favore delle ditte comunicate dai produttori, interessati. Le quantita' eventualmente accantonate non possono superare il 20 per cento del prodotto ammassato. Di questo 20 per cento, un terzo deve rimanere a disposizione del consorzio, per la costituzione di masse merceologicamente pregiate.

Art. 8

1. Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualita', con l'attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine sara' attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualita', valutata in base alle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilita' del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10, in relazione al distacco della loro qualita' dalla media.

2. Alla classificazione provvede, previo esame dei campioni del prodotto, entro sei mesi dal conferimento, una apposita commissione di valutazione merceologica, composta:

  1. a) dal presidente del consorzio o da un suo delegato che la presiede;

  2. b) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato;

  3. c) dal direttore della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato;

  4. d) da quattro bergamotticoltori, tra i quali un colono, nominati dal consiglio di amministrazione del consorzio;

3. La commissione dura in carica un anno, dal 1 dicembre al 30 novembre. I componenti di cui alle lettere d) ed e) non possono essere riconfermati per piu' di due volte consecutive.

Art. 9

1. Ai fini della determinazione della qualita' media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui all'articolo 11, ne' di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualita' dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente articolo 8, ma sara' stabilito dalla commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione, comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato articolo 11 comprensivo delle spese di distillazione. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

Art. 10

1. Il coefficiente di qualita' attribuito a ciascuna partita dovra' essere comunicato unitamente al risultato della analisi e ai dati organolettici a cura del consorzio al conferente entro dieci giorni dalla relativa determinazione.

2. Il conferente ha facolta' di ottenere la revisione del certificato di analisi, assunto a base della successiva valutazione del coefficiente di qualita', attribuito a ciascuna parita', da effettuarsi a sue spese su uno dei campioni in suo possesso, presso un istituto di Stato scelto di comune accordo e in mancanza di tale accordo presso il laboratorio centrale della direzione generale della dogana.

Art. 11

1. Le essenze che non siano dichiarate pure saranno distillate a cura del consorzio. Quelle dichiarate in possesso di caratteri o dati anormali saranno ugualmente distillate quando, in seguito al giudizio della commissione o a quello definitivo, non possano essere utilizzate nello stato in cui siano state conferite. Il consorzio puo' formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.