Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, e del protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, ed il protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalle clausole finali dei protocolli stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI